Il Paroliere

appalto

sostantivomaschile

Contratto in cui l'appaltatore realizza un'opera o servizio verso corrispettivo, assumendo il rischio imprenditoriale (art. 1655 c.c.).

tecnico-giuridicotecnico-ediliziodirittoeconomiaedilizia

Contratto con cui un soggetto — l'appaltatore — si impegna verso un committente a realizzare un'opera o a prestare un servizio, verso un corrispettivo in denaro, assumendosi in proprio il rischio imprenditoriale dell'esecuzione (art. 1655 c.c.). L'elemento distintivo rispetto al contratto d'opera è l'organizzazione di mezzi e persone che l'appaltatore mette in campo con propria autonomia gestionale. L'appalto si divide in due grandi categorie: l'appalto privato, regolato dal Codice civile (artt. 1655-1677), e l'appalto pubblico, disciplinato dal Codice dei contratti pubblici (D.Lgs. 36/2023), che fissa le procedure di gara (procedure aperte, ristrette, negoziate), le soglie di applicazione delle direttive europee e le garanzie di trasparenza e concorrenza. Quando l'appaltatore affida parte dei lavori o servizi a terzi, si configura il subappalto, soggetto a specifici limiti percentuali nel settore pubblico. La gara d'appalto è la procedura competitiva con cui la stazione appaltante seleziona l'offerta più vantaggiosa tra quelle presentate dagli operatori economici.


Dal latino medievale appaltare, derivato di paltum (variante di pactum, «patto»), con il prefisso ad-. L'etimo riflette l'idea di un patto formale per l'esecuzione di un'opera. In alcune lingue romanze il termine ha mantenuto il senso di impegno contrattuale formalizzato.


  • «Il Comune ha indetto una gara d'appalto aperta per la ristrutturazione della scuola elementare, con criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa.»
  • «L'appaltatore ha richiesto una revisione del corrispettivo per varianti in corso d'opera, invocando l'art. 1660 c.c. che consente il riconoscimento delle variazioni necessarie.»
  • «Il contratto vietava il subappalto senza autorizzazione scritta del committente: la violazione ha comportato la risoluzione immediata per inadempimento grave.»

contratto d'operatecnico-giuridico

figura affine ma con autonomia gestionale minore

subappaltotecnico-giuridico

quando l'appalto viene ri-delegato a terzi dall'appaltatore

gara d'appaltotecnico

la procedura competitiva di selezione del contraente


commissione direttatecnico

affidamento senza procedura competitiva

in-housetecnico

esecuzione interna senza ricorso al mercato



La distinzione tra appalto pubblico e privato è cruciale sul piano pratico: nell'appalto pubblico ogni fase — dalla progettazione alla liquidazione del saldo — è soggetta a norme imperative di trasparenza e controllo anti-corruzione. Il D.Lgs. 36/2023 (Codice dei contratti pubblici) ha sostituito il precedente D.Lgs. 50/2016 con l'obiettivo di semplificare le procedure e recepire le direttive UE 2014/24 e 2014/25.


Il Paroliere fornisce definizioni originali. Le fonti esterne sono collegate per consultazione, non copiate.

Voce creata: 2026-06-07T00:00:00.000ZUltimo aggiornamento: 2026-06-07T14:50:15.608Z← Tutte le voci