contratto
Accordo vincolante tra due o più parti (art. 1321 c.c.). Elementi essenziali: accordo, causa, oggetto, forma (se richiesta).
Definizione
Accordo tra due o più parti che produce effetti giuridicamente vincolanti: crea, modifica o estingue un rapporto giuridico patrimoniale. L'art. 1321 del Codice civile italiano lo definisce come «l'accordo di due o più parti per costituire, regolare o estinguere tra loro un rapporto giuridico patrimoniale». Gli elementi essenziali sono quattro: l'accordo (incontro di volontà libere e informate), la causa (la funzione economico-sociale che il contratto persegue), l'oggetto (la prestazione dedotta in contratto, che deve essere possibile, lecita, determinata o determinabile) e la forma (richiesta dalla legge solo in specifici casi, come la forma scritta per i contratti immobiliari). Il contratto si distingue dall'atto unilaterale per la necessità di due volontà convergenti e dal mero accordo morale per la sua efficacia obbligatoria e coercibile. Le tipologie principali includono contratti tipici (disciplinati dal codice: vendita, locazione, appalto, mandato) e contratti atipici, ammessi purché meritevoli di tutela secondo l'art. 1322 c.c.
Etimologia
Dal latino contractus, derivato di contrahere («stringere insieme, concludere»), composto di con- («insieme») e trahere («tirare, condurre»). Il senso originario è quello di un legame reciproco che vincola le parti.
Esempi d'uso
- «Le parti hanno firmato un contratto preliminare di compravendita immobiliare, impegnandosi a stipulare il rogito definitivo entro sei mesi.»
- «Il contratto di lavoro a tempo indeterminato è stato convertito dopo diciotto mesi di rapporto continuativo, in applicazione della normativa vigente.»
- «L'avvocato ha evidenziato un vizio dell'oggetto: la prestazione dedotta in contratto era originariamente impossibile, rendendo il contratto nullo ab initio.»
Sinonimi
termine più generale, anche non giuridico
enfasi sull'impegno reciproco
uso in diritto internazionale e pubblico
uso comune e commerciale
Contrari
invalidità originaria del contratto
scioglimento per squilibrio originario
difetto che incide sulla validità
Parole correlate
Nota del Paroliere
La definizione adotta la struttura degli elementi essenziali del contratto così come codificata agli artt. 1321-1469 del Codice civile. Attenzione alla distinzione tra nullità (vizio originario insanabile), annullabilità (vizio sanabile o eccepibile dalla parte protetta) e rescissione (rimedio per sproporzione originaria delle prestazioni): tre categorie spesso confuse nel linguaggio comune.
Fonti esterne
Il Paroliere fornisce definizioni originali. Le fonti esterne sono collegate per consultazione, non copiate.