Il Paroliere

contratto

sostantivomaschile

Accordo vincolante tra due o più parti (art. 1321 c.c.). Elementi essenziali: accordo, causa, oggetto, forma (se richiesta).

tecnico-giuridicostandarddirittoeconomia

Accordo tra due o più parti che produce effetti giuridicamente vincolanti: crea, modifica o estingue un rapporto giuridico patrimoniale. L'art. 1321 del Codice civile italiano lo definisce come «l'accordo di due o più parti per costituire, regolare o estinguere tra loro un rapporto giuridico patrimoniale». Gli elementi essenziali sono quattro: l'accordo (incontro di volontà libere e informate), la causa (la funzione economico-sociale che il contratto persegue), l'oggetto (la prestazione dedotta in contratto, che deve essere possibile, lecita, determinata o determinabile) e la forma (richiesta dalla legge solo in specifici casi, come la forma scritta per i contratti immobiliari). Il contratto si distingue dall'atto unilaterale per la necessità di due volontà convergenti e dal mero accordo morale per la sua efficacia obbligatoria e coercibile. Le tipologie principali includono contratti tipici (disciplinati dal codice: vendita, locazione, appalto, mandato) e contratti atipici, ammessi purché meritevoli di tutela secondo l'art. 1322 c.c.


Dal latino contractus, derivato di contrahere («stringere insieme, concludere»), composto di con- («insieme») e trahere («tirare, condurre»). Il senso originario è quello di un legame reciproco che vincola le parti.


  • «Le parti hanno firmato un contratto preliminare di compravendita immobiliare, impegnandosi a stipulare il rogito definitivo entro sei mesi.»
  • «Il contratto di lavoro a tempo indeterminato è stato convertito dopo diciotto mesi di rapporto continuativo, in applicazione della normativa vigente.»
  • «L'avvocato ha evidenziato un vizio dell'oggetto: la prestazione dedotta in contratto era originariamente impossibile, rendendo il contratto nullo ab initio.»

accordostandard

termine più generale, anche non giuridico

pattostandard

enfasi sull'impegno reciproco

convenzioneformale

uso in diritto internazionale e pubblico

intesastandard

uso comune e commerciale


nullitàtecnico-giuridico

invalidità originaria del contratto

rescissionetecnico-giuridico

scioglimento per squilibrio originario

viziotecnico-giuridico

difetto che incide sulla validità



La definizione adotta la struttura degli elementi essenziali del contratto così come codificata agli artt. 1321-1469 del Codice civile. Attenzione alla distinzione tra nullità (vizio originario insanabile), annullabilità (vizio sanabile o eccepibile dalla parte protetta) e rescissione (rimedio per sproporzione originaria delle prestazioni): tre categorie spesso confuse nel linguaggio comune.


Il Paroliere fornisce definizioni originali. Le fonti esterne sono collegate per consultazione, non copiate.

Voce creata: 2026-06-07T00:00:00.000ZUltimo aggiornamento: 2026-06-07T14:50:15.572Z← Tutte le voci