Il Paroliere

frode

sostantivofemminile

Inganno deliberato con dolo specifico per ottenere un vantaggio illecito. Include frode fiscale, informatica e in commercio.

tecnico-giuridicostandarddiritto penaleeconomia

Inganno deliberato e sistematico ai danni di una o più persone, posto in essere allo scopo di procurare a sé o ad altri un vantaggio ingiusto — tipicamente economico — o di causare un danno ingiusto alla vittima. L'elemento costitutivo che distingue la frode da altre forme di illecito è il dolo specifico: la volontà cosciente e intenzionale di ingannare, non la mera negligenza o imprudenza. Nel diritto penale italiano le fattispecie più rilevanti sono: la truffa (art. 640 c.p.), che richiede artifici o raggiri idonei a indurre in errore; la frode fiscale (artt. 2-10 D.Lgs. 74/2000), che consiste nella dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture false o altri espedienti; la frode informatica (art. 640-ter c.p.), che si realizza alterando sistemi informatici per procurarsi un profitto; la frode in commercio (art. 515 c.p.), che punisce la consegna di beni diversi per qualità o quantità da quelli pattuiti. In ambito civilistico, la frode rileva come causa di annullamento del contratto per dolo (art. 1439 c.c.) quando i raggiri sono stati determinanti del consenso.


Dal latino fraus, fraudis («inganno, raggiro, danno»). Stessa radice di fraudolento e defraudare. In latino classico fraus indicava sia l'azione ingannevole sia il danno che ne derivava, con una sovrapposizione semantica che si ritrova nell'uso italiano moderno.


  • «L'imprenditore è stato rinviato a giudizio per frode fiscale aggravata: aveva utilizzato fatture false per operazioni inesistenti, abbattendo artificialmente il reddito imponibile per oltre cinque anni.»
  • «La frode informatica perpetrata attraverso finte email bancarie ha sottratto ottantamila euro a una decina di correntisti prima che il sistema di allerta intervenisse.»
  • «Il giudice ha annullato il contratto per dolo determinante: la frode del venditore — che aveva nascosto i vizi strutturali dell'immobile — era stata decisiva nella formazione del consenso dell'acquirente.»

truffastandard

fattispecie penale specifica (art. 640 c.p.)

raggirostandard

condotta ingannevole concreta

ingannostandard

termine più generico

dolotecnico-giuridico

elemento soggettivo dell'illecito


lealtàstandard

correttezza nei rapporti interpersonali

trasparenzastandard

assenza di occultamento

buona fedetecnico-giuridico

principio contrattuale opposto al dolo



La voce distingue il dolo specifico (volontà di ingannare, elemento soggettivo della frode) dalla colpa (violazione non intenzionale di una regola di condotta). Questa distinzione è fondamentale: lo stesso danno patrimoniale assume rilevanza penale diversa a seconda che sia causato con dolo (frode, truffa) o per colpa (responsabilità civile). In ambito fiscale, la frode si distingue dall'elusione fiscale: la prima viola la legge, la seconda sfrutta le sue lacune.


Il Paroliere fornisce definizioni originali. Le fonti esterne sono collegate per consultazione, non copiate.

Voce creata: 2026-06-07T00:00:00.000ZUltimo aggiornamento: 2026-06-07T14:50:15.644Z← Tutte le voci